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FAQ’s
Le discipline olistiche (massaggi riflessologia, shiatsu...) sono attività sanitarie o cosa?
Le discipline olistiche, ed in questa terminologia rientrano svariate discipline (in generale tutte le Arti Manuali dal Massaggio Occidentale allo Shiatsu, alla Riflessologia, poi la Naturopatia, l’Osteopatia, le ‘Arti Energetiche’, ecc.) si occupano di “preservare-mantenere- aiutare a recuperare†l’ottimale stato di benessere psico-fisico e ciò che le differenzia dalle Arti Sanitarie propriamente dette (la Medicina Allopatica, la Fisioterapia, ecc.) consiste nel ‘prendersi cura’ in senso globale della persona, di non lavorare sul quadro sintomatologico e, quindi, sulla cosiddetta ‘malattia’, ma hanno l’obiettivo primario di ‘sollecitare’ le risorse di cui ciascun organismo (o per meglio dire Persona) è dotato al fine dell’ottimale stato di salute e benessere che, come anche la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha sancito, non indica semplicemente uno stato di mancanza di malattia, bensì una più ampia condizione e pienezza di vita in cui la persona si esprime ed opera in completa armonia con sè stessa e con l’ambiente nel quale vive (casa, famiglia, lavoro, società ).
In sostanza l’Operatore Olistico non è un medico od una figura paramedica e tantomeno può o deve svolgere attività di pertinenza medica (ovvero ‘diagnosticare’ le eventuali patologie e tarare un iter ‘terapeutico’) ma è una figura che potremmo definire di ‘Educazione al Benessere’ che, attraverso conoscenze ed esperienze specifiche, ‘accompagna’ la Persona verso il pieno Benessere; per usare una terminologia anglofona potremmo definirlo un ‘Wellness Counselor’, un Consulente al Benessere.
Talvolta l’azione di un Operatore Olistico, laddove se ne presentino le opportunità e condizioni, affianca e coadiuva una terapia medica ufficiale, consentendo alla persona di magari meglio rispondere (in virtù della stimolazione delle naturali ed innate risorse interne!) alla terapia in atto.
La grande valenza delle discipline olistiche però è quella di anticipare o meglio evitare che un’eventuale situazione di disarmonia, disagio e magari anche malessere generale (non essenzialmente di tipo fisico) sfoci in una vera e propria ‘patologia’, la quale il più delle volte non è altro che la risultante finale di tutta una serie di condizioni, situazioni, modi di vivere, atteggiamenti soprattutto mentali nei confronti della vita, che si traduce, col tempo, in un grosso ‘avvertimento’ che il corpo fisico (altrimenti detto ‘soma’) ci rivolge affinché ci si prenda meglio cura di sé stessi ma non solo sul piano strettamente fisico!
In tal senso sorge spontanea una domanda: “non è meglio allora evitare di alimentare una condizione che potrebbe portarci un giorno a stare male?” Ovviamente sì! Ed è proprio questo il grande campo d’azione in cui le Medicine Naturali o Complementari che dir si voglia si muovono.
Altro grande aspetto di rilevanza culturale è che, tutte indistintamente, le discipline olistiche sono frequentabili anche per un migliore sapere personale circa la ‘gestione della propria salute’.
Un operatore del settore olistico (area benessere) cosa può effettivamente fare?
In generale sono ‘trattabili’ tutte quelle situazioni in cui la persona non manifesta una condizione definibile ‘patologica’ ma, generalmente, tutte le ‘disarmonie’ che si traducono in stati di malessere vago e generalizzato, affaticamento, scarsa resistenza allo stress, scarsa carica energetica, ecc. le quali, se non affrontate e risolte per tempo, potrebbero ‘cristallizzarsi’ e portare alla già citata condizione di ‘malattia’ che, ricordiamo, poi è di stretta pertinenza medica.
In tal senso il campo d’azione dell’Operatore Olistico è potenzialmente molto vasto: chi può dire di non aver mai accusato una delle condizioni suindicate?
Resta sottinteso che allorquando l’Utente si rivolge all’Operatore Olistico e dichiara una condizione di patologia in atto e magari di essere in terapia si deve avere la coscienza e l’accortezza di verificare bene se il servizio olistico può essere prestato a supporto dell’azione medica in atto, ed in armonia con il terapeuta ‘ufficiale’, oppure se è preferibile, in un’ottica di tutela e rispetto della persona, non trattare in alcun modo la persona stessa. Quest’ultimo aspetto viene sempre sottolineato durante i seminari di formazione ed in tal senso la ‘sensibilità ‘ relativa alle condizioni ‘limite’ ovviamente si acquisisce col tempo e l’esperienza.
E' legale esercitare attività nel settore olistico/area benessere?
Assolutamente sì è la risposta al primo quesito, mentre per il secondo è negativa e spieghiamo meglio: nella stessa Costituzione è garantito il diritto e la libertà di operare, come liberi professionisti o in associazione o addirittura in forma cooperativa; di seguito vengono riportati gli articoli di Legge più salienti in tal senso.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ART.4: La Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società .
ART.35 -III -RAPPORTI ECONOMICI: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni…
ART.41: L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, o in modo di recare danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità umana…
ART.53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva…
CODICE CIVILE
libro Quinto, del Lavoro – ART.2060: il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.
È quindi assunto fondamentale della Costituzione e del Codice Civile la tutela del lavoro in tutte le sue forme, purchè non crei danno e contribuisca al concorso delle spese pubbliche e non è necessario un ‘riconoscimento’ ufficiale perchè un lavoro, anche se non regolato da norme, possa entrare a far parte delle attività lavorative.
A questo proposito e per avvalorare la tesi riportiamo lo stralcio di un rapporto CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e Lavoro):
“Affinché si identifichi una professione non è necessario che questa abbia un riconoscimento pubblico, ma quei requisiti che ormai rappresentano il quadro di riferimento internazionale: un sapere dai confini definiti, un sistema di formazione e di controllo della qualità , un corpus di norme etiche, funzioni orientate al cliente. Queste caratteristiche riguarderebbero sia il professionista che i soggetti di rappresentanza. Per cui chiede una riforma atta a garantire un percorso formativo adeguatamente strutturato ai propri iscritti, a verificarne la qualità in itinere, a esigere il rispetto di regole di comportamento ed a conferire il titolo professionale corrispondente.”
È solo quando l’Operatore sconfina in un ambito professionale che abbia i connotati tipici delle professioni sanitarie che, in Italia, il rischio è quello di contravvenire all’articolo 348 cod.penale (esercizio abusivo della professioni protette, per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello stato), meglio specificato, per quello che riguarda la professione medica, dalla Cass.Pen., sez.II , 5385/95 “In relazione alla professione medica, che si estrinseca nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato d’esercizio abusivo della professione chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure al malato”.
Chi non ha alcuna esperienza pregressa può' aderire ad un percorso formativo?
Assolutamente sì in quanto la maggior parte dei Corsi attuati da Centro Adhara prevede un inizio ‘modulare’, ovvero, in senso cronologico, vengono dapprima trattate le ‘basi’ in modo che chiunque possa acquisire gli appropriati strumenti conoscitivi ed operativi per seguire in massima tranquillità il programma formativo prescelto; per gli aspetti già citati nel punto precedente non esistono inoltre, ad oggi, requisiti formali per l’accesso ai Corsi, se non la motivazione e la sensibilità (assolutamente individuale) verso tali argomenti legati, ripetiamo, alla conoscenza dei naturali sistemi di gestione della salute e del benessere.
È implicita la considerazione che chi già svolge un’attività del settore sanitario può affrontare tali percorsi olistici in una visione di aggiornamento, ampliamento e differenziazione delle proprie capacità e pertinenze specifiche.
Che titolo rilascia centro Adhara dopo la frequenza di programma formativo?
In relazione anche a quanto riportato poco sopra, ed al fatto che allo stato attuale dei fatti non esiste nel nostro Paese una effettiva regolamentazione del settore, i titoli rilasciati a fine formazione hanno un carattere di ‘certificazione di diritto privato’ da non confondere, in tal senso, con titoli abilitanti a livello giuridico come avviene per altre professioni che godono invece di una regolamentazione legislativa; nessun centro in Italia (Centro Adhara compreso) può vantare di poter rilasciare ‘titoli abilitanti’ (in senso giuridico) e tantomeno sono validi, sempre sotto il profilo giuridico, i riconoscimenti di qualsivoglia organizzazione estera proprio per il fatto già citato della mancanza di legislazione italiana in materia; spesso i presunti riconoscimenti della scuola xy del paese yz non sono altro che attestazioni di tipo accademico, ma non hanno il valore che spesso viene proclamato con tanta superficialità o, forse, con deliberata volontà di abbagliare!
Quindi, per riassumere, Centro Adhara, in qualità di realtá privata, allorquando rilascia un attestato si assume la responsabilità di certificare che la persona la quale ha seguito un percorso formativo è in grado di svolgere, avendone acquisito le capacità pratico-teoriche, una data disciplina ed anzi, proprio per tale senso di responsabilità , ogni attestato rilasciato è corredato di una valutazione in maniera tale che poi un potenziale Utente di servizi possa discriminare ‘quanto è bravo/a’ l’Operatore/Operatrice a cui si rivolge.
Tale protocollo, senza volersi sostituire a nessuna autorità legislativa competente, è stato creato anche al fine di distinguersi da altre realtà che, con massima superficialità , rilasciano attestati, certificati e quant’altro senza alcun criterio: magari basta aver partecipato (e soprattutto pagato!) ad un corso ed il ‘pezzo di carta’ è sbrigativamente conferito: “tanto non è riconosciuto, quindi….” Centro Adhara, proprio per la mancanza di regolamentazione, essendo una realtá privata le cui risorse principali sono derivate dagli Utenti stessi, e quindi beneficia in modo indiretto della capacità acquisita dai propri Utenti, tiene oltremodo a garantire la ‘qualità sostanziale’ del servizio formativo svolto, a vantaggio di tutti: Utenti, Utenti/Clienti degli Utenti Centro Adhara.
Inoltre, per i presupposti già elencati al punto 3, il fatto che manchi una effettiva regolamentazione del settore non significa che le ‘Arti per la Salute’ non possano essere esercitate in massima libertà , tranquillità e nel pieno rispetto della Legge e delle altrui competenze.
Per potersi organizzare a livello fiscale, amministrativo?
Facciamo chiarezza riguardo la Legge 4/2013 della Repubblica Italiana che, al di là delle molte “interpretazioni†e “strumentalizzazioni†che circolano sul web, stabilisce che puoi esercitare liberamente la tua professione di Operatore Olistico di Massaggio (ad esclusione delle pertinenze sanitarie ed estetiche) a patto di creare una posizione fiscale, ovvero attivare P.IVA secondo il Codice At.eco. 96.09.09, operando in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
Qualsiasi altra informazione ricondotta, o riconducibile, a situazioni di ordine Europeo ed internazionale in genere non ha alcun valore reale in quanto le normative sono molto diverse da paese a paese.
Per questo tipo di professioni, da valutare di volta in volta, secondo le modalità e le normative via via applicabili, in quanto proprio per la peculiarità della prestazione, e per il fatto che si tratti di quelle nuove professioni affacciatesi sul mercato, il tutto sarà in via di evoluzione nei prossimi anni. Molto dipenderà dal numero degli addetti e dalle forme associative o meno che si vorranno utilizzare per lo svolgimento di questi splendidi “mestieri”.
SI SEGNALA CHE, IN ALTERNATIVA, LA CREAZIONE DI UN’ATTIVITÀ NEL SETTORE OLISTICO SOTTO LA FORMA GIURIDICA DI REALTA’ ASSOCIATIVA SEMPLIFICA PARECCHIO LA GESTIONE OPERATIVA E, PER DI PIÙ, SVINCOLA DALLE IMPOSIZIONI FISCALI E DALLE TASSAZIONI DEL REDDITO, ED INOLTRE È ATTUABILE E GESTIBILE ANCHE DA PARTE DI LAVORATORI DIPENDENTI (PUBBLICO O PRIVATO) CHE MAGARI DESIDERANO AVERE UNA SECONDA ATTIVITÀ (è in quest’ambito che Centro Adhara fornisce un completo servizio di consulenza per chi intende crearsi una realtà operativa nel settore olistico).
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